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TPG: annullata ldecisione CE che approva l'aumento di capitale (297.5 mio eur) di La Poste (B)

11 febbraio 2009

La Poste SA è l’impresa pubblica incaricata del servizio postale universale in Belgio, la quale nel 2003 era detenuta al 100% dallo Stato belga. Le sue missioni di servizio pubblico, le relative tariffe, le regole di condotta nei confronti degli utenti e le sovvenzioni sono disciplinate nel dettaglio da un contratto di gestione stipulato con lo Stato. Il contratto di gestione stabilisce altresì le regole di compensazione del costo aggiuntivo netto dei servizi di interesse economico generale (SIEG). Nel 2003 La Poste deteneva una quota di mercato nel settore dei colli espressi pari al 18%, mentre il gruppo Deutsche Post (la Deutsche Post AG e la sua controllata belga DHL International) ne deteneva una quota dal 35 al 45%. Con lettera 3 dicembre 2002 il Belgio ha notificato alla Commissione un progetto di aumento del capitale di La Poste per un importo di EUR 297,5 milioni. Tra la Commissione e le autorità belghe si sono tenute tre riunioni tra il dicembre 2002 e l’aprile 2003, nonché un ampio scambio di corrispondenza. Venute a conoscenza del procedimento di esame nel luglio 2003, la Deutsche Post AG e la DHL International hanno chiesto alla Commissione informazioni sullo stato del procedimento, per eventualmente prendervi parte. Il 23 luglio 2003 la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni contro l' aumento di capitale notificato. Essa ha ritenuto che questo non rappresentasse, di per sé stesso, un aiuto di Stato, dal momento che il suo importo era inferiore alla sottocompensazione di costo netto aggiuntivo di SIEG rilevato per il periodo 1992 2002. La Commissione si è inoltre accertata che La Poste non avesse beneficiato, a partire dalla sua trasformazione in impresa pubblica autonoma, di misure qualificabili come aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Ritenendo che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento formale d’esame, la Deutsche Post AG e la DHL International hanno chiesto l’annullamento della decisione di non sollevare obiezioni. Con la sua odierna sentenza il Tribunale ricorda che il ricorso di un’impresa concorrente di quella beneficiaria di un aiuto di Stato può essere ricevibile, anche in assenza di una sostanziale lesione della sua posizione sul mercato, in presenza di determinate condizioni. La Deutsche Post AG e la DHL International, quali dirette concorrenti di La Poste, potrebbero presentare le loro osservazioni sulla misura, solo qualora la Commissione avviasse un procedimento formale d’esame. Pertanto, il ricorso con cui dette imprese contestano la decisione della Commissione di pronunciarsi sulle misure in questione senza avviare il procedimento formale d’esame è ricevibile. Benché non spetti al Tribunale, in questa fase del procedimento d’esame, pronunciarsi in merito agli argomenti delle parti relativi all’esistenza di un aiuto o alla sua compatibilità con il mercato comune, esso è invece tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi che gli consentano di verificare se, nel corso del suo esame preliminare, la Commissione abbia incontrato gravi difficoltà. Infatti, quando il procedimento d’esame preliminare solleva gravi difficoltà, la Commissione è tenuta ad avviare il procedimento formale e non dispone, al riguardo, di alcun potere discrezionale. Il Tribunale ricorda che l’insufficienza o l’incompletezza dell’esame rappresenta un indizio dell’esistenza di gravi difficoltà. In tal senso, il Tribunale , rileva numerosi indizi dell’esistenza di gravi difficoltà nella durata e nelle circostanze del procedimento d’esame preliminare. Esso rileva segnatamente che la durata di sette mesi tra la notifica del progetto d’aiuto e la decisione adottata dalla Commissione ha manifestamente ecceduto il termine di due mesi previsto dal diritto comunitario per questo procedimento. Inoltre, la Commissione, che si è mossa in un ambito d’indagine assai vasto, ha ammesso la complessità della situazione ed ha sollecitato informazioni supplementari in tre occasioni, nonostante l’organizzazione di tre riunioni con le autorità belghe. Quanto all’insufficienza e all’incompletezza dell’esame, il Tribunale rileva che la Commissione non disponeva di informazioni che le avrebbero consentito di pronunciarsi sulla qualificazione di una delle misure precedenti in favore di La Poste, vale a dire la cessione da parte dello Stato belga di immobili a titolo gratuito. Oltretutto, la Commissione non ha esaminato il costo dei servizi di interesse generale forniti da La Poste raffrontandolo con i costi che avrebbe sostenuto un’impresa media - in conformità alla sentenza Altmark - che avrebbe potuto eventualmente consentirle di concludere che le misure esaminate non rappresentavano aiuti di Stato. Il Tribunale conclude che vi sono numerosi indizi oggettivi e concordanti (sulla durata eccessiva del procedimento d’esame preliminare, sui documenti che evidenziano l’ampiezza e la complessità dell’esame da svolgersi e sul contenuto parzialmente incompleto e insufficiente della decisione), che dimostrano che la Commissione ha assunto la decisione, nonostante esistenza di gravi difficoltà. Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione. IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. ETRIBUNA - mercoledì 11 febbraio 2009

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