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Il leasing in pool porta con sé la responsabilità solidale
17 novembre 2008
Nell'ipotesi di locazione finanziaria di immobili strumentali, operata da una pluralità di società di leasing (c.d. leasing in pool), tutte le società concedenti sono tenute alla registrazione dell’unico contratto di locazione finanziaria e sono solidalmente obbligate al pagamento per l’intero dell’imposta di registro dovuta.
Questa è la conclusione cui è pervenuta l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 443/E del 17 novembre 2008, rispondendo ad un'istanza di interpello relativa al trattamento tributario - ai fini dell’imposta di registro - delle locazioni finanziarie immobiliari “in pool” (fattispecie che si sta sviluppando nel settore immobiliare, al fine di diversificare il rischio assunto e nella quale il contratto è stipulato in pool da banche e soggetti finanziari, che hanno tutti la posizione contrattuale di concedenti, assumendo diritti ed obblighi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al pool).
Con la richiesta di interpello, il contribuente aveva chiesto se, nella ipotesi in parola, ciascuna società di leasing del pool potesse procedere alla registrazione telematica del contratto di locazione finanziaria in relazione alla sola quota di partecipazione al pool e, conseguentemente, provvedere al versamento dell’imposta di registro dovuta sulla base dei canoni annui pattuiti per la quota spettante.
La soluzione interpretativa dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia, non fornisce una chiara risposta al quesito, soffermandosi, piuttosto, sulla responsabilità solidale dei soggetti appartenenti al pool. Infatti, poiché la pronuncia afferma che le società concedenti "sono tenute alla registrazione dell’unico contratto di locazione finanziaria", non è del tutto chiaro se la registrazione del contratto possa avvenire in relazione alla rispettiva quota di partecipazione al pool ovvero se - con la parola "unico" - voglia intendersi, come sembra, che la registrazione debba essere una sola, per l'intero importo. In tal caso, la procedura telematica di registrazione dovrebbe essere eseguita da una qualsiasi società del pool, che dovrebbe provvedere al versamento dell'intera imposta, con facoltà di rivalersi sugli altri compartecipanti e sul locatario.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 17/11/2008, n. 443/E)