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Per i contratti a termine indennizzo alla Consulta

02 ottobre 2008

L'indennizzo per la violazione delle norme sui contratti di lavoro a termine, che sostituisce l'assunzione per via giudiziale, finisce davanti alla Consulta. A formalizzare un provvedimento ncll'aria da tempo e stata la sezione lavoro della Corte d'appello di Bari, nell'ambito di un contenzioso tra una precaria di Andria c Poste italiane spa. I giudici, dopo aver ravvisato l'irregolarita del contratto a tempo determinato della donna, che aveva lavorato «in sostituzione» al servizio recapiti tra gennaio e marzo del 2005, si sono fermati davanti alla legge 133/2008 (articolo 21, comma 1 bis), di conversione del Dl u2/o8, che impedisce la trasformazione del contratto irregolare in un «tempo indeterminato». Secondo la Corte, la normativa in vigore dalla scorsa estate «appare non infondatamente sospetta di violare il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione», per un semplice motivo: la parte della norma che limita la soluzione «indennizzo» (al posto dell'assunzione coatta) ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore» della legge 133 creerebbe una notevole disparita' tra gli aventi diritto, sulla base di un mero criterio cronologico; chi aveva gia iniziato la causa prima dell'entrata in vigore della rnanovra d'estate, e quindi paradossalmente aveva reagito per primo a un'irregolarita contrattuale, si trova svantaggiato rispetto a chi inizi il medesimo contenzioso oggi: se a questi spetterebbe l'assunzione definitiva, it primo si deve accontentare di un indennizzo compreso tra due mensilita e mezzo e sei mensilita. La distinzione cronologica creata dal legislatore - secondo i giudici di Bari- urta anche il principio di ragionevolezza perche' pur non avendo modificato il quadro normativo, si limitata a introdurre un discrimine arbitrario tra posizioni identiche. Quindi - scrive la Corte d'appello rimettendo la questione alla Consulta - la norma in esame viola il principio dell'affidamento dei cittadini sulla certezza dell'ordinamento giuridico». In piu, i magistrati baresi ravvisano anche un potenziale conflitto con l'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (recepita dalla legge 848/55). Nel merito della causa tra la precaria di Andria e Poste spa, i giudici avevano risolto a favore della ricorrente la questione della definizione e dell'inquadramento del contratto; nella «sostituzione» non erano state spiegate per iscritto e in forma esaustiva le «ragioni» che giustificavano il ricorso al tempo determinato. Il semplice rimando alla formula legislativa, ripetuta sic et simpliciter nella lettera di assunzione, non basta a soddisfare le condizioni per limitare la durata del rapporto. IL SOLE 24ORE 27-9-08 Corte d'appello. Rinvio da Bari Alessandro Galimberti MILANO

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