Il Franchising Mail Express Poste Private
L'innovativo progetto in franchising che propone una
serie di servizi innovativi per garantire agli affiliati sicure opportunità di guadagno ed ai clienti la soddisfazione di esigenze nuove e molteplici.
Mail Express Poste Private è una struttura in franchising perché solo questa
formula organizzativa, può abbracciare la filosofia innovativa di Mail Express
Poste Private e assicurare al network forti vantaggi:
- Flessibilità: la dislocazione delle agenzie in
franchising Mail Express Poste Private sul territorio nazionale permette di
adattarsi alle caratteristiche locali e di offrire un servizio che tenga
conto delle esigenze di ciascun interlocutore;
- Capillarità: la capillare distribuzione della rete
postale in franchising permette una fitta rete di scambi tra molteplici
tipologie di operatori.
- Immagine: la costruzione di un'immagine aziendale
facilmente riconoscibile rappresenta, per ogni agenzia in franchising, un
capitale spendibile sul mercato, capace di favorire il ritorno commerciale e
pubblicitario delle iniziative provenienti dalla casa madre.
- Ottimizzazione dei costi: la razionale suddivisione del
servizio in due fasi ben distinte, trasporto e smistamento da un lato,
ritiro e recapito dall'altro, consente di ottimizzare costi e rendere più
conveniente il servizio offerto alla clientela.

Grafico del trend di crescita delle Agenzie Mail Express;
cliccare sull'immagine per ingrandirla
Grazie alla formula del franchising, Mail Express Poste Private crea una
rete di imprenditori che, supportati da una forte e solida struttura
aziendale, possono esprimere più efficacemente le loro capacità
professionali e commerciali, usufruendo di iniziative di marketing e
pubblicità, formazione ed assistenza qualificata, sia nella fase di avvio
che nei successivi stadi di sviluppo.
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Franchising
Da Wikipedia,
l'enciclopedia libera.
Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione
tra imprenditori per la distribuzione di servizi e/o beni, indicata per chi
vuole avviare una nuova impresa ma non vuole partire da zero, e preferisce
affiliare la propria impresa ad un marchio già affermato. Il franchising è
infatti un accordo di collaborazione che vede da una parte un'azienda con una
formula commerciale consolidata (affiliante, o franchisor) e dall'altra una
società o una persona fisica (affiliato, o franchisee) che aderisce a questa
formula.
L'azienda madre, che può essere un produttore o un distributore di prodotti o
servizi di una determinata marca od insegna, concede all'affiliato, in genere
rivenditore indipendente, il diritto di commercializzare i propri prodotti e/o
servizi utilizzando l'insegna dell'affiliante oltre ad assistenza tecnica e
consulenza sui metodi di lavoro. In cambio l'affiliato si impegna a rispettare
standard e modelli di gestione e produzione stabiliti dal franchisor. In genere,
tutto questo viene offerto dall'affiliante all'affiliato tramite il pagamento di
una percentuale sul fatturato (royalty) insieme al rispetto delle norme
contrattuali che regolano il rapporto.
In Italia il franchising è regolamentato dalla Legge 6 maggio 2004, n. 129.
Cenni storici
Il moderno franchising si è diffuso a partire dagli anni trenta con
l'affermazione di grandi catene di ristoranti, ed è letteralmente esploso negli
anni cinquanta con lo sviluppo di catene di fast-food. Attualmente si nota la
tendenza alla formazione di grandi catene in franchising nel settore della
rivendita al dettaglio.
Vantaggi
Il franchising consente alla azienda madre l'indiscutibile vantaggio di avere
una crescita più veloce rispetto ad uno sviluppo tradizionale. Infatti parte
degli investimenti, l'eventuale scelta delle location, la gestione del personale
e soprattutto parte del rischio di impresa si ripartiscono fra le due strutture
(azienda madre e azienda figlia).
Il franchising è anche una soluzione che consente di derogare a normative
antitrust che impongono limiti alla quota di mercato detenibile da una singola
società, una distanza e un bacino di utenza minimo fra due punti vendita dello
stesso comparto merceologico (della medesima società oppure di marchi
differenti). Infatti, il negozio in franchising è proprietà di un soggetto
differente dal marchio distributore, il quale in questo modo ottiene un maggiore
numero di sbocchi sul mercato. I costi di struttura della filiale sono poi a
carico dell'affiliato, con relativo vantaggio di risparmio per l'affiliante.
Il franchising nella legge 129/2004
Il contratto di franchising o affiliazione commerciale è definito dall'art. 1
della legge n. 129/04, come quel contratto tra due soggetti giuridici
economicamente indipendenti in base al quale una parte concede la disponibilità
all'altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà
industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali,
insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, Know-how, brevetti,
assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un
sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio,
allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
Definizioni
L'art. 1 della legge n. 129/2004 contiene le definizioni degli elementi
essenziali del contratto di franchising. Viene, così, definito:
- il Know-how come patrimonio segreto, sostanziale ed individuato di
conoscenze pratiche non brevettate dell'affiliante;
- il diritto d'ingresso (entrance fee) quale cifra fissa che l'affiliato
versa al momento della stipula del contratto di franchising;
- le royalties come una percentuale commisurata al giro d'affari o in
quota fissa, periodicamente dovuta all'affiliante;
- beni dell'affiliante: i beni prodotti dall'affiliante o secondo le sue
istruzioni e contrassegnati dal nome dell'affiliante".
Forma e contenuto del contratto
L'art. 3 della legge n. 129/2004 prevede che il contratto di franchising
debba essere stipulato per iscritto sotto pena di nullità.
Il contratto di franchising, ai sensi del richiamato art. 3 deve
espressamente indicare:
- l'ammontare degli investimenti iniziali e delle eventuali spese di
ingresso;
- le modalità di calcolo e di pagamento delle royalties e l'eventuale
indicazione di un incasso minimo da realizzare da parte dell'affiliato;
- l'ambito dell'eventuale esclusiva territoriale;
- la specifica descrizione del Know-how;
- l'indicazione dei servizi d'assistenza tecnica e commerciale, di
progettazione e allestimento e formazione offerti dall'affiliante;
- le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del
contratto;
- la durata che, qualora sia convenuta a tempo determinato, non dovrà
essere inferiore a tre anni.
Con riferimento al contenuto del contratto di franchising siccome tipizzato
dal legislatore, resta da comprendere quale sorte spetti a contratti di
franchising stipulati in forma scritta che difettino di alcuno degli elementi
indicati dall'art. 3 della legge n. 129/2004 (ad esempio che difetti
dell'indicazione dell'ammontare dell'investimento iniziale - peraltro, sovente,
dipendente da scelte imprenditoriali direttamente rimesse all'affiliato o
dell'indicazione delle condizioni di rinnovo). Resta, cioè, da comprendere se le
parti, nella loro autonomia negoziale, possano dar vita a schemi contrattuali
atipici che si discostino dalla tipizzazione del contratto di franchising
proposta dal legislatore.
Obblighi d'informazione a carico dell'affiliante
Il legislatore ha anche posto, a carico dell'affiliante, specifici obblighi
informativi precontrattuali, imponendogli di fornire al potenziale affiliato,
almeno trenta giorni prima della stipula, una copia del contratto corredata da
una serie di documenti:
- i principali dati relativi all'affiliante e, previa richiesta, copia dei
suoi bilanci degli ultimi tre anni;
- l'indicazione dei marchi utilizzati con il relativo titolo
giustificativo (registrazione, deposito, licenza concessa da terzi o
documenti comprovanti il concreto utilizzo;
- una sintetica descrizione degli elementi caratterizzanti l'attività
oggetto del contratto di franchising;
- la lista degli affiliati attuali e della variazione degli stessi negli
ultimi tre anni;
- la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari a
carico dell'affiliante.
Ulteriori obblighi a carico delle parti
Gli artt. 5 e 6 della legge n. 129/2004 pongono a carico di affiliante e
affiliato ulteriori obblighi che possono ritenersi espressione del generale
principio di rispetto della correttezza e della buona fede nell'ambito delle
trattative e nello svolgimento del rapporto. In particolare:
- è previsto un obbligo di riservatezza a carico dell'affiliato e
- un obbligo di informazione a carico dell'affiliante;
- l'affiliato non può trasferire la sede, se essa risulta dal contratto,
senza il preventivo consenso dell'affiliante, salvo cause di forza maggiore.
Informazioni false e annullamento del contratto
Il comportamento dell'affiliante che fornisca informazioni false
all'affiliato è qualificabile come comportamento doloso e, ai sensi dell'art.
1439 c.c., possa determinare l'annullamento del contratto su domanda
dell'affiliato.
Tale specifica sanzione prevista per il caso delle false informazioni lascia,
peraltro, aperta la questione relativa alle conseguenze, non già di false
informazioni ma, ed è il caso certamente più frequente, di omesse informazioni o
di reticenza. Si potrebbe, in tal caso, ipotizzare un inadempimento contrattuale
e la possibilità di risolvere il contratto qualora l'inadempimento si configuri
come di non scarsa importanza avuto conto dell'interesse dell'affiliato (art.
1455 c.c.).
Alcuni suggerimenti nella stipula del contratto
Nella stipula di contratti di franchising, soprattutto nella materia dei
servizi, occorre prestare la dovuta attenzione ad alcuni elementi che si possono
rivelare decisivi per il successo dell' "affare".
In primo luogo è bene definire ambiti ed estensioni della clausola di
esclusiva eventualmente prevista nel contratto di franchising. Di norma essa è
reciproca e, cioè, vincola il franchisee a non vendere beni (o prestare servizi)
in concorrenza con quelli del franchisor e lo obbliga a non venderli (o
prestarli) al di fuori del territorio assegnato e, dall'altra, vincola il
franchisor a non vendere beni (o prestare servizi) nel territorio assegnato al
franchisee personalmente o attraverso altri franchisees. Si tratta di una
condizione importante in quanto l'esclusiva "non è un effetto naturale del
contratto di franchising ma deve, di volta in volta essere prevista dalle
parti"(così Tribunale di Lecce, 09/02/1990).
In secondo luogo, è bene regolamentare la durata del contratto. A tale
riguardo può essere stipulato un contratto a tempo indeterminato - ed occorrerà
allora disciplinare il diritto di recesso - o un contratto a tempo determinato -
ed occorrerà allora disciplinare la facoltà di rinnovo. La durata del contratto
dovrebbe, in ogni caso, essere tale da consentire al franchisee l'ammortamento
degli investimenti effettuati (art. 3, comma 3, legge n. 129/2004).
Nella definizione dell'oggetto del contratto di franchising occorrerà avere
particolare cura nella descrizione dell'insieme di formule, conoscenze, segni
distintivi che individuano i prodotti e servizi del franchisor (il c.d.
know-how). Tale minuta descrizione agevolerà il rispetto dell'indirizzo
commerciale e dell'obbligo di esclusiva da parte del franchisee.
Sempre nella definizione dell'oggetto del contratto di franchising sarà bene
definire analiticamente il tipo di consulenza commerciale, promozionale e di
marketing che il franchisor si impegna ad offrire (ad es. prevedendo sessioni
formative del personale dei franchisees).
E' bene prevedere, nel contratti di franchising, l'obbligo, per il
franchisee, di rispettare le direttive del franchisor anche in corso di
rapporto, con l'impegno di adeguare l'aspetto del proprio esercizio, i segni
distintivi utilizzati e la qualità delle prestazioni offerte al pubblico, alle
eventuali variazioni che il franchisor imponesse all'intera rete. È inoltre
essenziale definire, nell'ambito del contratto di franchising, con precisione
(nell'interesse di entrambe le parti) l'ambito dell'obbligo di riservatezza sul
know-how trasferito. È bene concordare l'obbligo del rispetto di determinati
standard di qualità e definire le modalità di verifica dei suddetti standard.
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Pagina aggiornata : 5/26/2008 12:08:49 PM